Il Garante per la privacy ha ordinato a Telecom Italia il pagamento della pesante sanzione amministrativa «per aver effettuato telefonate promozionali senza consenso nei confronti di tutti gli ex clienti che non avevano dato l’autorizzazione a ricevere chiamate commerciali o l’avevano revocata». La Telecom Italia, grazie alle chiamate per la campagna pubblicitaria, avrebbe voluto verificare un loro eventuale cambiamento di interesse. Il provvedimento sanzionatorio arriva a pochi giorni dall’entrata in essere delle nuove regole sul telemarketing. D’ora in avanti, grazie al registro delle opposizioni, gli utenti potranno inserire il proprio numero fisso o del telefonino per non essere disturbati da chiamate commerciali.
Il procedimento contro Telecom risale al 2016 quando numerosi clienti avevano segnalato di aver ricevuto telefonate promozionali indesiderate. Si trattava di un illecito trattamento dei dati, accertato dall’Autorità con provvedimento del 22 giungo 2016, di seguito confermato dal Tribunale civile di Milano che aveva rigettato il ricorso di Telecom. La successiva contestazione della sanzione amministrativa da parte del Garante alla Telecom Italia era stata solo in parte adempiuta, col pagamento relativo a solo una delle violazioni contestate.
Secondo il Garante, Telecom ha violato la disciplina sulla protezione dei dati effettuando attività promozionali nei confronti di una platea amplissima di destinatari senza il loro consenso. La cosiddetta campagna “recupero consenso”, iniziata nel 2015, comportava per Telecom l’utilizzo dell’intera base dati dei clienti cosiddetti “cessati e non consensati”, 2.000.000 di utenze telefoniche. Una condotta che viola non solo la normativa, ma anche le prescrizioni del Garante a Telecom del 2007, in base alla quali la società avrebbe dovuto adottare le misure necessarie per rendere il trattamento dei dati conforme alla disciplina sulla protezione dei dati personali: in particolare, per ciò che riguarda le chiamate a carattere pubblicitario, promozionale o commerciale. Un’attività che la società avrebbe potuto effettuare solo nei confronti degli utenti per i quali poteva documentare di avere già acquisito il consenso prima dell’avvio della campagna pubblicitaria.
La gravità del caso è costituita dal fatto che la condotta di Telecom Italia è stata per «una scelta consapevole e non per mera negligenza, avendo acquisito, nel corso degli anni, attraverso la costante interlocuzione con il Garante, tutti gli elementi interpretativi che le avrebbero dovuto consentire di assumere delle decisioni in linea con l’ordinamento vigente e con gli orientamenti dell’Autorità».
Info sull'autore